Soluzioni per la tutela dei Soggetti Deboli

L’amministrazione di sostegno è uno strumento nuovo e versatile che si affianca all’interdizione ed all’inabilitazione, inserito nel Codice Civile con la Legge n. 6/2004.

Il tratto principale dell’amministrazione di sostegno consiste nel suo adeguarsi alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti e conservandone le potenzialità e la possibilità d’espressione. Il cosiddetto “beneficiario”colpito da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psicologico – potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo.

La legge prevede che possa essere designato l’amministratore di sostegno, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità. In questo modo, si fa prevalere, rispetto all’autorità e ai terzi, la volontà della persona che dovesse essere colpita da un qualsiasi evento che la renda parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi.

Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire del beneficiario. L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico.

Presupposti

È possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da:

  • un’infermità
  • una menomazione fisica o psichica

che portino all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Competenza

Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio. La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal giudice tutelare entro 60 giorni dalla richiesta. L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato: l’amministrazione di sostegno può farle venire meno, dando luogo a un regime più flessibile. Quanto alle misure provvisorie, il giudice tutelare può anche d’ufficio:

  • adottare provvedimenti urgenti;
  • nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

Decreto di nomina

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. Il giudice tutelare deve:

  • ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove si trova;
  • assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui;
  • sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso;
  • disporre accertamenti medici.

In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.

Scelta dell’amministratore di sostegno

  • Scelta da parte del giudice

Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:
a) una persona a lui vicina (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado)
b) il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • Designazione dell’interessato – Revoca

La legge prevede anche che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata.

Lo studio Chiofalo fornisce consulenza specialistica per orientarsi in questa materia e comprendere tutti i passaggi per la tutela dei soggetti deboli attraverso l’istituto dell’amministrazione di sostegno.