Soluzioni per la tutela dei soggetti deboli

L’amministrazione di sostegno è uno strumento consolidato e versatile che si affianca all’interdizione e all’inabilitazione, inserito nel Codice Civile con la Legge n. 6/2004.

Il tratto principale dell’amministrazione di sostegno consiste nel suo adeguarsi alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti e conservandone le potenzialità e la possibilità d’espressione. Il cosiddetto “beneficiario”colpito da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psicologico – potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo.

La legge prevede che possa essere designato l’amministratore di sostegno, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità. In questo modo, si fa prevalere, rispetto all’autorità e ai terzi, la volontà della persona che dovesse essere colpita da un qualsiasi evento che la renda parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi.

Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire del beneficiario. L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico.

Presupposti

È possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da:

  • un’infermità
  • una menomazione fisica o psichica

che portino all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Competenza

Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio. La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal giudice tutelare entro 60 giorni dalla richiesta. L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato: l’amministrazione di sostegno può farle venire meno, dando luogo a un regime più flessibile. Quanto alle misure provvisorie, il giudice tutelare può anche d’ufficio:

  • adottare provvedimenti urgenti;
  • nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

Decreto di nomina

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. Il giudice tutelare deve:

  • ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove si trova;
  • assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui;
  • sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso;
  • disporre accertamenti medici.

In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.

Scelta dell’amministratore di sostegno

  • Scelta da parte del giudice

Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

a) una persona a lui vicina (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado);

b) il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • Designazione dell’interessato – Revoca

La legge prevede anche che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata.

Lo studio Chiofalo fornisce consulenza specialistica per orientarsi in questa materia e comprendere tutti i passaggi per la tutela dei soggetti deboli attraverso l’istituto dell’amministrazione di sostegno.


Novità per la tutela dei soggetti deboli (minori, incapaci ecc.) dall’istituto della Volontaria Giurisdizione

La Volontaria Giurisdizione si riferisce a quell’insieme di procedimenti giuridici che non implicano una controversia tra le parti, ma che richiedono comunque l’intervento di un’autorità giudiziaria o di un pubblico ufficiale per garantire la legittimità e la correttezza di determinati atti.

Questo tipo di giurisdizione viene spesso impiegato in materie come le successioni, le tutele, le curatele, e le autorizzazioni per atti di disposizione dei beni, per atti che vedono coinvolti interessi di soggetti cosiddetti incapaci o di minore età.

Fino al 2023 per atti di volontaria giurisdizione era necessario fare ricorso a un giudice tutelare. Dal 2023 sono state assegnate competenze in materia anche ai notai.

Competenze notarili in materia di Volontaria Giurisdizione

I notai svolgono un ruolo fondamentale in molteplici ambiti della volontaria giurisdizione, grazie alla loro competenza specifica in materia legale e alla loro funzione di pubblici ufficiali. Ecco alcune delle principali competenze notarili in questo ambito:

  1. Autenticazione di atti: I notai possono autenticare atti di disposizione patrimoniale che richiedono l’intervento di un pubblico ufficiale, come le donazioni e le divisioni ereditarie;
  2. Redazione di testamenti: I notai sono competenti per la redazione, custodia e pubblicazione dei testamenti. Garantiscono che il testamento sia conforme alla volontà del testatore e alle norme di legge;
  3. Successioni: Nelle pratiche successorie, i notai assistono nella formazione delle dichiarazioni di successione e nella predisposizione degli atti di accettazione o rinuncia dell’eredità;
  4. Tutele e curatele: I notai possono intervenire nella nomina di tutori o curatori per minori o persone interdette o inabilitate, redigendo gli atti necessari e verificando la conformità delle procedure;
  5. Autorizzazioni giudiziali: In alcuni casi, i notai possono assistere nella richiesta di autorizzazioni giudiziali per il compimento di determinati atti giuridici, come la vendita di beni appartenenti a minori o incapaci;
  6. Atti di amministrazione di sostegno: I notai sono competenti per la redazione degli atti necessari all’istituzione dell’amministrazione di sostegno, un istituto che mira a supportare persone con limitata autonomia.

Queste competenze dimostrano l’importanza del ruolo del notaio nell’ambito della volontaria giurisdizione, assicurando legalità, sicurezza e trasparenza nei procedimenti che riguardano la vita civile e patrimoniale dei cittadini.

Per ulteriori approfondimenti si legga la Guida del Notariato in materia, scaricabile da questa pagina.