Eredità, Denunce di successione e Testamento

La successione può avvenire per via testamentaria oppure lasciando che sia la legge a individuare gli eredi. Chi è chiamato all’eredità è obbligato a pagare le relative imposte stabilite dallo Stato, presentando una denuncia di Successione all’Agenzia delle entrate.

Il notaio vi aiuta a comprendere le differenti situazioni.

In caso venga stilato un testamento la successione e i beneficiari sono individuati dal defunto, che può scegliere anche conviventi, amici, associazioni benefiche, con i limiti previsti dalla legge a garanzia di determinate categorie di familiari. Ma può anche accadere che, in assenza di volontà espresse, si ha la successione legittima, nella quale l’individuazione degli eredi avviene per legge.

Successione legittima

La legge prevede che solo alcuni soggetti – i parenti fino al sesto grado e il coniuge – abbiano diritto di succedere secondo un determinato ordine. Le regole previste per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (il parente più prossimo esclude gli altri).

Non sempre, pertanto, è agevole avere un quadro completo e preciso della successione e vari possono essere i casi che si presentano a seconda della composizione familiare: è consigliabile, di conseguenza, la consulenza di un professionista super partes come il notaio che può chiarire al meglio ogni situazione.

Successione testamentaria

Il testamento è il documento con cui qualsiasi persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, può regolare la destinazione del suo patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il contenuto del testamento può riportare anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio naturale o disposizioni sulla propria sepoltura.
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento pubblico.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto esclusivamente dal testatore; può essere, pertanto, predisposto autonomamente, anche non in presenza del notaio. Al momento della morte del testatore, chi è in possesso del testamento, per darne esecuzione, deve presentarlo a un notaio per la sua pubblicazione.

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è un atto notarile vero e proprio con il quale il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, che è scritta dal notaio stesso, il quale ne dà, poi, lettura al testatore.

La legge prevede particolari formalità anche per il caso in cui il testatore, per gravi problemi fisici o per analfabetismo, non possa sottoscrivere e per il testamento del muto, sordo o sordomuto.

Durante la vita del testatore, non potrà essere fornita né dal notaio né da terzi alcuna notizia sull’esistenza o meno di testamenti. Questo tipo di testamento dà senz’altro maggiori garanzie, soprattutto nei casi più complessi, di non essere dichiarato invalido, grazie all’intervento notarile, e non rischia di essere smarrito o distrutto in quanto il notaio lo custodisce nei propri atti e provvederà alla sua pubblicazione non appena avrà conoscenza della morte del testatore.

Se non si sa chi sia il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, si può chiedere al presidente del Consiglio notarile del luogo di fare una ricerca presso il locale Archivio notarile, oppure presso il ministero della Giustizia, dove è istituito il Registro generale dei testamenti.

È fondamentale sapere che il testamento può essere sempre modificato o revocato, in tutto o in parte. Si può modificare un testamento olografo anche con uno pubblico e viceversa. L’ultimo testamento prevale sui precedenti, pur in assenza di una revoca espressa, se si dispone dei beni in modo incompatibile con le precedenti disposizioni.

Legittimari

La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.

A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.

C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento (e di donare): se il testamento, o le eventuali donazioni fatte in vita, pur sempre validi ed efficaci, ledono i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al proprio notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento o della donazione.

Accettazione dell’eredità

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un atto scritto davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare. Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti. La legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di:

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che l’eredità potrebbe passare ai figli);
  • di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti dell’eredità.

Denunce di Successione

Lo studio Chiofalo assiste i propri clienti anche per la presentazione delle Denunce di successione, che vanno eseguite entro dodici mesi dalla morte del de cuius, pena l’irrogazione di sanzioni da liquidare all’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione (tardiva) di successione. La competenza dell’ufficio è data dal luogo di ultima residenza del defunto. Nel caso fosse all’estero o non nota, la competenza spetta all’Agenzia delle Entrate di Roma.